Come beneficiare della non imponibilità IVA nelle cessioni intra UE. In primis, il cessionario deve identificarsi ai fini IVA in uno stato membro diverso da quello in cui la spedizione dei beni inizia. Inoltre deve comunicare al cedente la sua identificazione di numero IVA inserito nel sistema VIES. Questa identificazione deve essere indicata nella fattura.

Se questo numero non è presente nel sistema VIES, la fattura, invece, deve essere emessa con l’IVA.

QUESTO ARTICOLO E DEDICATO A TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO CAPIRE MEGLIO COME FATTURARE IN ESSENZIONE IVA NELLA COMUNITÀ EUROPEA.

Come e cosa fare per poter fatturare in esenzione IVA in tutta la comunità europea?

Leggi l’articolo, e soffermati sul punto numero 5.

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L’IVA a credito si accumula…poi si compensa o viene retribuita a fine anno.

Il problema per tutti gli imprenditori è il cash flow. Le cifre di anticipo IVA possono essere molto alte e questo rappresenta un problema di “cassa“ se si deve anticipare ogni mese per poi essere rimborsati a fine anno…se fortunati e non ci sono altri problemi per strada durante il rimborso dell’IVA a credito.

In parole semplici si dà credito allo stato, per sperare di essere poi rimborsati più tardi.

INDICE:

  1. Cessioni intra-UE: non imponibilità IVA legata a VIES e INTRASTAT
  2. Identificativo IVA del cessionario e la sua iscrizione al VIES
  3. Cosa cambia nelle norme UE per l’iva dal 1. Gennaio 2020
  4. Come richiedere il codice operativo al cessionario
  5. Come acquistare da fornitori italiani in esenzione IVA

 

1. Cessioni intra-UE: non imponibilità iva legata a VIES e INTRASTAT

Comunque, anche in un secondo tempo, è possibile correggere la fattura se il cessionario è in grado di procurare al fornitore il proprio numero d’identificazione IVA iscritto nel VIES (Fonte: The Italian Times). Attenzione però che l’imponibilità si applica se il cedente non ha presentato l’elenco INTRASTAT o, peggio ancora, abbia riportato informazioni non veritiere.

Direttiva n. 2018/1910/UE del 04.12.2018, modificando l’articolo 138 della direttiva numero 2006/112/CE la quale ridefinisce i requisiti in presenza dei quali una cessione si qualifica come intracomunitaria può beneficiare della non imponibilità del IVA.

Guardando l’articolo 138, paragrafo 1, dispone che gli stati membri sono esenti (in italiano il termine giusto è “non imponibilità”) dalle cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello stato dal venditore o dall’acquirente o da un soggetto terzo per conto loro, solo nel caso sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. Il cessionario ed il cedente devono essere soggetti passivi.
  2. La merce o il servizio della cessione deve essere trasportato da uno stato UE ad un altro stato UE.
  3. Deve esistere il trasferimento di proprietà o di un altro diritto effettivo sui beni ceduti.
  4. La cessione della merce o dei servizi deve essere effettuata a titolo oneroso.
  5. Come abbiamo già descritto prima, il cessionario, soggetto passivo destinatario della cessione, deve assolutamente essere identificato ai fini d’IVA VIES in uno stato UE diverso da quello in cui la spedizione aveva iniziato ed ha ovviamente comunicato al cedente il numero identificativo IVA INTRASTAT il quale deve essere riportato sulla fattura.

Il paragrafo 1-bis dell’articolo 138 dispone che il regime della non imponibilità si applica se il cedente abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Identificativo IVA del cessionario

 

2. Identificativo IVA del cessionario e la sua iscrizione al VIES

La condizione essenziale per l’applicazione del regime della non imponibilità dell’IVA della cessione INTRASTAT EU – del numero identificativo IVA VIES del cessionario, è l’obbligo di inserire di questo numero nel sistema di interscambio VIES.

Inserirsi nell’elenco VIES è un elemento essenziale per informare lo stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è un elemento fondamentale nella lotta alla frode nella Unione Europea.

L’articolo 138 stabilisce che il cessionario soggetto passivo o ente non soggetto passivo destinatario della cessione deve essere identificato ai fini di IVA in uno stato membro diverso da quello da cui la spedizione dei beni ha inizio.

In pratica, la norma non impone che il soggetto destinatario sia identificato ai fini dell’IVA nello stato di arrivo della stessa ma soltanto di disporre di un identificativo IVA anche in un altro stato membro.

• Identificativo IVA del cessionario

Confermando i dati resi dalla Commissione UE Explanatory Notes, rese ufficiali a Dicembre 2019, si legge che basta un numero di identificazione IVA di uno stato membro diverso da quello da quale inizia il trasporto merci o la spedizione.

 

3. Cosa cambia nelle norme UE per l’IVA dal 1. Gennaio 2020

La direttiva 2018/1910/UE che entra in vigore, l’articolo 54 bis del regolamento 282/2011/UE e il regolamento 1912/2018/UE dal 1. gennaio scorso sono cambiate alcune regolative dell’imposta sul valore aggiunto. Guardiamo nel dettaglio cosa è cambiato nelle cessioni INTRA UE.

I codici elencati sono presupposti sostanziali se si vuole emettere fatture non imponibili nelle cessioni intra UE. Dal 1. gennaio la non imponibilità della cessione INTRA UE è consentita solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido. (Fonte: Il sole 24 ore) Il cedente d’ora in poi è obbligato ad ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà sempre e per ogni transizione verificare se lo stesso esiste nel sistema VIES. Lo stesso procedimento vale per gli INTRASTAT, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Dal 1. gennaio tutti gli stati membri riconoscono la validità di questa tipologia di differimento per un periodo di 12 mesi dall’arrivo delle merci nello stato membro di destinazione della cessione INTRA UE.

norme UE per l’IVA dal 1. Gennaio 2020

Dall’inizio del 2020 a livello UE è stata introdotta anche una presunzione legale a favore dell’operatore.  La norma, prendendo atto delle difficoltà in cui può incorrere il cedente che deve dimostrare che le merci sono state fisicamente trasferite in un altro stato membro, prevede che in presenza di determinati documenti (espressamente individuati) il cedente abbia assolto ai propri oneri probatori trasferendo sul fisco l’impegno di dimostrare il contrario.

 

4. Come richiedere il codice operativo al cessionario

Per le società residenti è utile che richiedano il codice identificativo IVA dell’acquirente soggetto passivo comunitario e verifichino la relativa validità nel sistema VIES.

Bisogna fare attenzione che se il codice identificativo IVA VIES riportato è valido, però non corrisponde alla ragione sociale della società ed alla sede (comunque succede in casi rari) è necessario confermare la validità all’Agenzia delle Entrate. Con questo procedimento che ti abbiamo elencato dimostrerai di avere agito in buona fede.

Le verifiche dal punto di vista pratico diventano abbastanza complesse nei confronti di società tedesche o spagnole, perché in questi stati non è previsto riportare l’indirizzo di residenza del soggetto passivo IVA.

Quindi si consiglia di provvedere a livello contrattuale l’obbligo specifico a carico dell’acquirente del paese UE di comunicare in tempo reale prima della fornitura di beni o servizi, possibili variazioni del codice identificativo IVA VIES.

Come richiedere il codice operativo al cessionario

Questo consiglio è utile per prevenire l’errata indicazione nelle fatture di vendita nei modelli INTRASTAT nelle cessioni intracomunitarie.

*Infine ricordiamo che dal 1. gennaio 2020 gli operatori devono richiedere al cessionario comunitario il codice identificativo IVA VIES e verificare prima l’iscrizione del destinatario al VIES e presentare in modo veloce gli elenchi INTRASTAT. La pena è l’obbligo di emissione di una fattura con IVA nazionale.

 

5. Come acquistare da fornitori italiani in esenzione IVA
(senza costituire una società al estero)

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Come acquistare da fornitori italiani in esenzione IVA

FONTI:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

https://www.theitaliantimes.it/

https://www.ilsole24ore.com/

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